Scacchiere Mediterraneo: l'accordo Libia-Turchia tra geopolitica, diritto del mare e giurisprudenza internazionale
di Vincenzo Mongelli
La recente approvazione all'unanimità da parte della Camera dei Rappresentanti della Libia (il Parlamento con sede nell'Est del Paese) del controverso memorandum marittimo siglato con la Turchia ha impresso una svolta significativa agli equilibri geopolitici del Mediterraneo orientale. Un'intesa che, affondando le radici nei tumultuosi anni della guerra civile libica, riapre lo scontro diplomatico e giuridico internazionale sul controllo delle risorse energetiche e sulla definizione dei confini marittimi. Prima di andare più in profondità alla questione e comprenderne i potenziali effetti geopolitici, è il caso di dire, partire dalla ricostruzione storica della guerra civile libica del 2011 è fondamentale per poter osservare la questione nella più ampia cornice del diritto internazionale.
Dalle ceneri della guerra civile all'asse di oggi
Il memorandum d'intesa sulla delimitazione delle giurisdizioni marittime fu sottoscritto originariamente il 27 novembre 2019 a Istanbul tra il Governo di Accordo Nazionale (GNA) di Tripoli, guidato da Fayez al-Sarraj, e la Repubblica di Turchia. All'epoca, la Libia, dilaniata da un conflitto intestino tra l'Esecutivo di Tripoli sotto assedio dalle forze dell'Esercito Nazionale Libico (LNA) del generale Khalifa Haftar, barattò il fondamentale supporto militare e tecnologico (in particolare droni e truppe) di Ankara con la firma di un patto che ridisegnava lo spazio marittimo tra i due Stati.
Nel 2020, la risposta dell'allora Parlamento di Tobruk (alleato di Haftar) fu durissima al punto che l'accordo fu respinto in blocco e definito illegittimo, accusando Tripoli di aver scavalcato le prerogative costituzionali in materia di trattati internazionali e portando a un'interruzione dei rapporti diplomatici con Ankara.
La svolta attuale è maturata attraverso un graduale riavvicinamento diplomatico ed economico tra la Turchia e la Cirenaica (l'Est della Libia), culminato nel voto unanime del Parlamento libico che ha formalmente revocato le precedenti risoluzioni ostili. Questa mossa conferisce al trattato una legittimità interna finora mancante rimuovendo i veti politici interni e saldando le ambizioni marittime turche con l'autorità istituzionale di entrambe le fazioni libiche.
Il nodo del diritto internazionale e le posizioni degli attori regionali
Il quadro normativo di riferimento è la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS), che disciplina le zone marittime e i diritti degli Stati costieri.
Il mare territoriale può estendersi fino a 12 miglia nautiche (art. 3), mentre la zona economica esclusiva (ZEE) può raggiungere le 200 miglia, nei limiti previsti dalla Convenzione e fatte salve le delimitazioni con Stati le cui pretese si sovrappongono (artt. 55-75). La piattaforma continentale riguarda invece i diritti sovrani sul fondo marino e sul sottosuolo, in particolare ai fini dell’esplorazione e dello sfruttamento delle risorse (artt. 76-85).
Il nodo più delicato riguarda le isole greche. L’articolo 121 UNCLOS riconosce in linea generale alle isole la capacità di generare zone marittime, mentre esclude dalla ZEE e dalla piattaforma continentale gli scogli che non possono sostenere insediamenti umani o una vita economica propria.
Tuttavia, il diritto di un’isola a generare zone marittime non determina automaticamente il peso che essa deve avere nella delimitazione. La soluzione dipende dalla geografia, dai titoli giuridici concorrenti e dalle circostanze pertinenti. La Turchia non ha ratificato l’UNCLOS così come la Libia che ha firmato la Convenzione senza ratificarla, ma ciò non la esonera dalle norme del diritto internazionale del mare che riflettono il diritto consuetudinario. Ma quali sono le posizioni in campo degli attori regionali?
Grecia, Egitto, Cipro e Unione europea contro Mavi Vatan / Patria Blu
La controversia riguarda la possibilità che un accordo bilaterale tra Libia e Turchia incida su aree marittime nelle quali altri Stati rivendicano diritti sovrani. La Grecia contesta l'intesa perché ritiene che il tracciato concordato non tenga adeguatamente conto delle coste e delle isole greche, in particolare Creta e le isole del settore sud-orientale dell'Egeo. Atene sostiene che la geografia e il diritto internazionale del mare non possano essere modificati da decisioni unilaterali che pregiudichino i diritti degli altri Stati costieri. Anche l'Egitto ha respinto l'approvazione libica. Il Cairo ha dichiarato che la decisione non produce effetti giuridici nei suoi confronti e ha richiamato il proprio accordo di delimitazione marittima con la Grecia, firmato nel 2020. Il 22 ottobre 2026 i ministri degli Esteri egiziano e greco hanno inoltre discusso la possibilità di estendere ulteriormente la delimitazione marittima bilaterale verso est, confermando la volontà di coordinare le rispettive posizioni. L'Unione europea ha assunto una posizione altrettanto netta. Nella dichiarazione del 20 ottobre 2026, i presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea hanno affermato che il memorandum pregiudica i diritti sovrani di Stati terzi, non è conforme al diritto del mare e non può essere considerato valido nei confronti di tali Stati. È importante precisare che queste dichiarazioni rappresentano le posizioni ufficiali dei soggetti che le hanno formulate. Non costituiscono, da sole, una sentenza internazionale che abbia definitivamente risolto la controversia. La divergenza giuridica rimane dunque aperta: Ankara considera legittima la delimitazione concordata con Tripoli, mentre Atene e Il Cairo ritengono che l'accordo interferisca con diritti marittimi che non possono essere cancellati da un'intesa bilaterale.
La strategia turca, associata alla dottrina della Mavi Vatan (Patria Blu), mira a tutelare gli interessi marittimi nazionali e a contrastare delimitazioni che, secondo Ankara, attribuirebbero alle isole greche un peso eccessivo rispetto alle coste continentali turche.
La giurisprudenza della Corte internazionale di Giustizia
La Corte internazionale di giustizia, principale organo giudiziario delle Nazioni Unite, ha contribuito a sviluppare una metodologia consolidata per la delimitazione delle zone marittime. La sua giurisprudenza non stabilisce, però, una linea di confine valida per tutte le controversie. Ogni delimitazione dipende dalle coste rilevanti, dai titoli giuridici delle parti e dalle circostanze specifiche del caso.
Nella prassi contemporanea della delimitazione marittima, il procedimento seguito dalla Corte può essere descritto attraverso tre passaggi:
1. Costruzione di una linea provvisoria di equidistanza: si individuano punti costieri appropriati e si traccia una linea i cui punti siano equidistanti dai punti di base pertinenti delle coste considerate.
2. Valutazione delle circostanze rilevanti: la linea può essere aggiustata quando elementi geografici o altre circostanze giuridicamente pertinenti rendono necessario un risultato più equo.
3. Verifica dell'assenza di una sproporzione significativa: si controlla che il risultato non produca una disparità manifesta tra le lunghezze delle coste rilevanti e la distribuzione delle aree marittime attribuite.
Questo schema è stato applicato in numerose controversie, anche se non deve essere inteso come una formula matematica automatica. La delimitazione resta un'operazione giuridica fondata sulle caratteristiche del singolo caso.
Il precedente Romania contro Ucraina del 2009
Un riferimento importante è la sentenza del 3 febbraio 2009 nella causa Delimitazione marittima nel Mar Nero (Romania c. Ucraina).
La controversia comprendeva la questione dell'Isola dei Serpenti, appartenente all'Ucraina e situata nel Mar Nero. La Corte ritenne inappropriato utilizzare l'isola come punto di base per costruire la linea provvisoria di equidistanza e concluse che, nel contesto specifico della delimitazione esaminata, essa non dovesse produrre effetti ulteriori rispetto a quelli derivanti dall'arco del suo mare territoriale di 12 miglia nautiche. La decisione non afferma che le isole non generino diritti marittimi. Mostra, piuttosto, che il ruolo di una formazione insulare nella delimitazione deve essere valutato in rapporto alla configurazione geografica e alle circostanze della controversia. Il precedente è pertinente al confronto tra Grecia e Turchia, ma non risolve direttamente la disputa nel Mediterraneo orientale: riguarda un'altra area geografica e un diverso insieme di circostanze.
I limiti degli accordi bilaterali: i diritti degli Stati terzi
Un altro principio essenziale è che un accordo tra due Stati non può, per il solo fatto di essere stato concluso, imporre obblighi a uno Stato terzo senza il suo consenso.
Il principio è espresso, tra l'altro, dall'articolo 34 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Nel caso del memorandum turco-libico, il punto controverso è se e in quale misura il tracciato concordato tra le due parti interferisca con diritti marittimi spettanti alla Grecia, all'Egitto o ad altri Stati. La risposta richiede un esame giuridico della delimitazione e dei titoli concorrenti. Non basta affermare che un accordo è bilaterale per concludere che sia integralmente valido o invalido: occorre distinguere gli effetti tra le parti da quelli che si vorrebbero opporre agli Stati terzi.
La Corte può intervenire automaticamente?
No. La Corte internazionale di giustizia non dispone di una competenza generale automatica su ogni controversia marittima. La sua giurisdizione contenziosa dipende dal consenso degli Stati interessati espresso attraverso le modalità previste dal diritto internazionale. Anche quando una controversia viene sottoposta alla Corte, occorre verificare che esista una base giurisdizionale valida.
Inoltre, la Corte non dispone di una propria forza coercitiva diretta. L'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite prevede l'obbligo degli Stati membri di conformarsi alle decisioni della Corte nei casi in cui siano parti della controversia e consente, in caso di mancata esecuzione, di rivolgersi al Consiglio di sicurezza. L'eventuale intervento del Consiglio dipende dalle circostanze e dalle decisioni politiche dell'organo: non costituisce un meccanismo di esecuzione automatico.
Il precedente del 1976: Grecia contro Turchia
Nel 1976 le tensioni tra Atene e Ankara toccarono uno dei punti più critici con il celebre contenzioso sul Plateau Continentale del Mar Egeo (Grecia c. Turchia). A scatenare la crisi fu la missione di esplorazione navale della Turchia con la nave Sismik I, denunciata dalla Grecia come una diretta violazione dei propri diritti sovrani. Reagendo con fermezza, il 10 agosto 1976 la Grecia depositò un ricorso unilaterale alla Corte Internazionale di Giustizia e chiese contemporaneamente la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Pochi giorni dopo, il 25 agosto, l'ONU adottò all'unanimità la Risoluzione 395, un documento che, contrariamente a quanto spesso si crede, non deferì la disputa alla Corte in modo vincolante. Il Consiglio di Sicurezza si limitò infatti a invocare la massima moderazione esortando le parti a riprendere i negoziati diretti e suggerendo solo in subordine di considerare mezzi giudiziari come la CIG per eventuali questioni giuridiche residue. L'esito di questo tentativo diplomatico e legale si rivelò un vicolo cieco: la Turchia contestò la giurisdizione del tribunale dell'Aja che l'11 settembre 1976 respinse la richiesta greca di misure provvisorie e, il 19 dicembre 1978, si dichiarò definitivamente incompetente a giudicare il merito della causa (complice una riserva greca al General Act del 1928 e la natura non vincolante del comunicato di Bruxelles del 1975). Da allora la controversia sulla piattaforma continentale dell'Egeo non è mai stata risolta, rimanendo un nodo geopolitico aperto da cinquant'anni.
Sicurezza energetica e infrastrutture: quali conseguenze per il Mediterraneo?
In attesa di ulteriori sviluppi si può affermare che la controversia non riguarda soltanto il disegno di una linea sulle carte nautiche. Le delimitazioni marittime incidono sulle aspettative degli Stati in materia di esplorazione energetica, pianificazione delle infrastrutture e cooperazione economica. Un quadro giuridico contestato può aumentare l'incertezza per gli investitori e complicare la cooperazione tra Paesi che sostengono interpretazioni differenti dei rispettivi diritti marittimi. In questo contesto, la ratifica del memorandum d'intesa da parte della Camera dei Rappresentanti di Bengasi segna uno snodo decisivo negli equilibri del Mediterraneo orientale. Se per Ankara l'atto consolida la proiezione geopolitica della dottrina marittima turca saldando sicurezza ed egemonia regionale, per Grecia, Egitto e Unione Europea rappresenta un grave elemento di instabilità, idoneo a compromettere i diritti sovrani riconosciuti dal diritto internazionale e la sicurezza delle rotte energetiche europee.

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